Art. 19.
(Misure premiali per i partiti o movimenti politici che sostengono le candidature femminili nelle elezioni politiche, regionali ed europee).

      1. L'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - (Risorse finanziarie per incentivare la partecipazione attiva delle donne alla politica). - 1. Al fine di incentivare e sostenere la partecipazione delle donne agli organi di rappresentanza, una quota pari al 20 per cento dei fondi complessivamente destinati alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui all'articolo 1, comma 1, è riservata ai partiti o movimenti politici che, nelle relative consultazioni elettorali, abbiano almeno il 30 per cento di donne tra i rispettivi candidati eletti.
      2. La quota di cui al comma 1 è ripartita secondo i criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni.

 

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      3. In caso di mancata attribuzione della quota di cui al comma 1, le relative risorse finanziarie sono destinate alle finalità previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.

      4. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 10 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 alla realizzazione di iniziative volte a incrementare la partecipazione attiva delle donne alla politica.
      5. I partiti e movimenti politici di cui al comma 4, attraverso un apposito capitolo all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, danno conto in forma dettagliata della tipologia, dell'estensione e del costo di ciascuna iniziativa realizzata per le finalità di cui al medesimo comma 4».